Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico/patrimoniale. La facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale è prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL (quale risulta modificato da ultimo dall'articolo 57 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge n. 157/2019), e non prevede alcuna limitazione temporale, per cui la deliberazione con cui l'ente manifesta la volontà di avvalersi della facoltà suddetta è da ritenere valida non solo per l'esercizio di adozione ma anche per gli esercizi successivi, fino a nuova e diversa determinazione dell'ente: tale atto è cioè valido “a regime”, e non deve essere riadottato ogni anno; in caso di utilizzo di detta facoltà, gli enti sono tenuti ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, redatta secondo le modalità indicate dal D.M. 14 ottobre 2021.